Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
         Estensione della definizione agevolata dei carichi 
 
  1. I termini per il pagamento delle rate  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
(( sono fissati al 7 dicembre 2017 e  il  termine  per  il  pagamento
della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6,  comma  3,
del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018
e' fissato nel mese di luglio 2018. )) 
  2. (( (Soppresso) )). 
  3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi  che  hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  125,
di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di  usufruire
dei benefici  derivanti  dalla  suddetta  definizione  agevolata,  il
pagamento delle rate  in  scadenza  nel  mese  di  novembre  2017  e'
differito al mese di novembre 2018. Al relativo  onere,  pari  a  8,3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015,  e'  incrementato  di  8,3
milioni di euro nel 2018. 
  (( 4. Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  di  seguito
denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle  dei  commi
da 5 a 10-ter del presente articolo, i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione: 
  a) dal 2000 al 2016: 
  1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 6 del Decreto; 
  2) compresi in piani di  dilazione  in  essere  alla  data  del  24
ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla
definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8
dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al
31 dicembre 2016; 
  b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. 
  5. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto. 
  6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal  comma  4  si
applicano, a decorrere dal 1°  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui
all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in
un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da
pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
  7. L'agente della riscossione: 
  a) relativamente ai carichi di cui al  comma  4,  lettera  b),  del
presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con
posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6
del Decreto; 
  b) entro  il  30  giugno  2018  comunica  al  debitore  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di
esse. 
  8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e  7,  limitatamente  ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1): 
  a) l'agente della riscossione comunica al debitore: 
  1) entro il 30 giugno 2018, l'importo  delle  rate  scadute  al  31
dicembre 2016 e non pagate; 
  2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste  dal  comma
7, lettera b); 
  b) il debitore e' tenuto a pagare: 
  1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo  ad  esso
comunicato  ai  sensi  della  lettera  a),  numero  1).  Il  mancato,
insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina
automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza; 
  2)  in  due  rate   consecutive   di   pari   ammontare,   scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; 
  3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante  20  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. 
  9. Ai fini della definizione  agevolata  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista  dal
comma 5: 
  a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere  a),
numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza  della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e'  sospeso
il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data; 
  b) sono sospesi i  termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e
si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,
dell'articolo 6 del Decreto. 
  10-bis. In deroga alle disposizioni  dell'alinea  dell'articolo  6,
comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere. 
  10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   13-ter
dell'articolo 6 del Decreto. 
  10-quater. Le disposizioni dei commi da 4  a  10-ter  si  applicano
anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2021 ». 
  10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019
» e' sostituita dalla seguente: « 2020 ». )) 
  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377  »  sono  inserite  le
seguenti: « , per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale   proveniente   dal    gruppo    Equitalia    con    quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base  dei  principi  e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.  ».
(( Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Per  la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
pubblici  e  delle  entrate  degli  enti  territoriali,  nonche'  nel
rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le  attivita'  di   supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a
soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». 
  11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019. 
  11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies  e  11-bis,
si provvede, quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  a  96
milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle   maggiori   entrate   e   delle   minori    spese    derivanti
dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del  presente  articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11-quater. Con riferimento alle entrate,  anche  tributarie,  delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di
cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono
fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. Definizione agevolata 
              1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
          il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo   al
          pagamento integrale delle somme di cui alle  lettere  a)  e
          b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono  dovuti,   a
          decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
          cui  all'articolo  21,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
          che il 70 per cento  delle  somme  complessivamente  dovute
          deve essere versato nell'anno 2017 e  il  restante  30  per
          cento nell'anno  2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per
          l'importo da versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due
          anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di  tre
          rate nel 2017 e di due rate nel 2018: 
                a) delle somme affidate all'agente della  riscossione
          a titolo di capitale e interessi; 
                b) di quelle  maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese  di
          notifica della cartella di pagamento. 
              2. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  1,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla modulistica che lo  stesso  agente  della  riscossione
          pubblica sul proprio sito internet nel termine  massimo  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; in tale dichiarazione il debitore  indica
          altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare  il
          pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma  1,
          nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i  carichi
          cui si riferisce la dichiarazione,  e  assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
          aprile 2017 il debitore puo'  integrare,  con  le  predette
          modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
          data. 
              3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  2  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
          fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
                b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
          fissata nei mesi di aprile e settembre. 
              3-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
          riscossione  fornisce  ai  debitori  i  dati  necessari   a
          individuare i carichi  definibili  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1: 
                a) presso i propri sportelli; 
                b) nell'area  riservata  del  proprio  sito  internet
          istituzionale. 
              3-ter.  Entro  il  28  febbraio  2017,  l'agente  della
          riscossione, con posta ordinaria, avvisa  il  debitore  dei
          carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data  del
          31 dicembre 2016, gli  risulta  non  ancora  notificata  la
          cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di  cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          notificato l'avviso di addebito  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. 
              4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
          comma 1, lettere  a)  e  b),  la  definizione  non  produce
          effetti e riprendono a decorrere i termini di  prescrizione
          e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  della
          dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti
          effettuati sono acquisiti a titolo di acconto  dell'importo
          complessivamente  dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del
          carico e non determinano l'estinzione del  debito  residuo,
          di cui l'agente della riscossione prosegue  l'attivita'  di
          recupero e il cui pagamento non puo' essere  rateizzato  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              4-bis.  Limitatamente  ai  carichi   non   inclusi   in
          precedenti piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
          4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
          di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
          pagamento  ovvero  dell'avviso  di  accertamento   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ovvero  dell'avviso  di
          addebito di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  medesimo
          decreto-legge n. 78 del 2010. 
              5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
          cui al comma 2, sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          decadenza per il recupero dei carichi che sono  oggetto  di
          tale dichiarazione e, fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
          domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1,  fino  alla
          scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere  relativamente  alle  rate  di  tali  dilazioni   in
          scadenza in data successiva al 31 dicembre  2016.  L'agente
          della riscossione, relativamente ai carichi  definibili  ai
          sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove  azioni
          esecutive ovvero iscrivere  nuovi  fermi  amministrativi  e
          ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le  ipoteche
          gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione    della
          dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto il  primo  incanto  con  esito
          positivo  ovvero  non  sia  stata  presentata  istanza   di
          assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
          di assegnazione dei crediti pignorati. 
              6.  Ai  pagamenti  dilazionati  previsti  dal  presente
          articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo  19
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
                7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
          puo' essere effettuato: 
                  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 2; 
                  b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 3, se  il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della
          riscossione. 
              8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
          essere esercitata anche dai debitori che hanno gia'  pagato
          parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
          emessi  dall'agente  della  riscossione,  le  somme  dovute
          relativamente ai carichi indicati al  comma  1  e  purche',
          rispetto ai piani rateali in  essere,  risultino  adempiuti
          tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
          dicembre 2016. In tal caso: 
                a) ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive  e  delle  spese  di
          notifica della cartella di pagamento; 
                b)  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono
          rimborsabili le somme  versate,  anche  anteriormente  alla
          definizione, a titolo  di  sanzioni  comprese  nei  carichi
          affidati, di interessi di dilazione, di interessi  di  mora
          di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
          somme aggiuntive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
                c) il pagamento della prima o unica rata delle  somme
          dovute ai fini della definizione  determina,  limitatamente
          ai carichi definibili, la revoca automatica  dell'eventuale
          dilazione  ancora  in  essere   precedentemente   accordata
          dall'agente della riscossione. 
              9. Il debitore, se per effetto dei  pagamenti  parziali
          di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
          ha gia' integralmente corrisposto quanto  dovuto  ai  sensi
          del  comma  1,  per   beneficiare   degli   effetti   della
          definizione deve comunque manifestare la  sua  volonta'  di
          aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
              9-bis.  Sono  altresi'   compresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli  agenti
          della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
          a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del
          capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              9-ter. Nelle  proposte  di  accordo  o  del  piano  del
          consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  i  debitori  possono
          estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli
          interessi di mora di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del  debito,
          anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
              10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 
                a)   le   risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
                b) le somme dovute a titolo di recupero di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                c) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della
          Corte dei conti; 
                d) le multe, le  ammende  e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                [e) le  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al
          Codice della strada;] 
                e-bis) le altre sanzioni diverse da  quelle  irrogate
          per violazioni tributarie o per violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  dagli  enti
          previdenziali. 
              11. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
          1,   l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il  30  giugno  2020,  l'elenco  dei  debitori  che   hanno
          esercitato la facolta' di definizione e dei codici  tributo
          per i quali e' stato effettuato il versamento. 
              12-bis. All'articolo  1,  comma  684,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.». 
              13. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              13-bis. La definizione agevolata prevista dal  presente
          articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
          o affidato. 
              13-ter.  Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   207
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): 
              "207.  Al  fine  di  accrescere  l'attrattivita'  e  la
          competitivita' del sistema universitario italiano a livello
          internazionale, nel rispetto dell'autonomia  degli  atenei,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e'  istituito,  in  via
          sperimentale, per finanziare chiamate dirette  di  studiosi
          di elevato e riconosciuto  merito  scientifico  previamente
          selezionati nel rispetto  di  criteri  volti  ad  accertare
          l'eccellenza   dei   percorsi   individuali   di    ricerca
          scientifica esclusivamente secondo le procedure di  cui  al
          presente comma e ai commi da 208 a 211, un  fondo  speciale
          denominato «Fondo per le cattedre universitarie del  merito
          Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni  di  euro
          nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2017.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   primo   comma
          dell'articolo  21  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito): 
              "Art. 21. (Interessi per dilazione del pagamento) 
              Sulle somme il cui  pagamento  e'  stato  rateizzato  o
          sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma  1,  si  applicano
          gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   684
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative  alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo     Equitalia     ovvero     dell'Agenzia      delle
          entrate-Riscossione,   sono   presentate,   per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2016 e 2017,  entro  il  31  dicembre
          2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno  successivo  al  2021.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          regolate  le  modalita'  per  l'erogazione   dei   rimborsi
          all'agente della riscossione, a fronte delle spese  di  cui
          al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
          finanze  21  novembre  2000,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio  2001,  concernenti  le
          procedure  esecutive  effettuate  dall'anno  2000  all'anno
          2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
          tempi di  presentazione  delle  relative  comunicazioni  di
          inesigibilita'." 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  8,  9-bis  e  13
          dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193  del  2016,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 
              1. - 7. Omissis. 
              8. L'ente e' autorizzato ad  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo  43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti all'albo previsto  dall'articolo  53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8-bis - 9. Omissis. 
              9-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  sono  individuate   le   modalita'   di
          utilizzazione,  a  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  delle
          risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2  aprile
          1958,  n.  377,  per  l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale  del   personale   proveniente   dal   gruppo
          Equitalia   con    quella    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  sulla  base  dei  principi  e   dei   criteri
          direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              10. - 12. Omissis. 
              13. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente,
          stipulano annualmente un atto aggiuntivo  alla  convenzione
          di cui all'articolo 59 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, per individuare: 
                a) i servizi dovuti; 
                b) le risorse disponibili; 
                c)  le  strategie  per  la  riscossione  dei  crediti
          tributari, con  particolare  riferimento  alla  definizione
          delle  priorita',  mediante  un  approccio   orientato   al
          risultato piuttosto che al processo; 
              d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
          di   economicita'   della   gestione,   soddisfazione   dei
          contribuenti per i  servizi  prestati,  e  ammontare  delle
          entrate  erariali  riscosse,  anche  mediante   azioni   di
          prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; 
              e) gli  indicatori  e  le  modalita'  di  verifica  del
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); 
              f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente  da
          parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in
          relazione     alla     garanzia     della      trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti; 
              g) la gestione della  funzione  della  riscossione  con
          modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
          necessita'   di   specializzazioni   tecnico-professionali,
          mediante  raggruppamenti  per  tipologia  di  contribuenti,
          ovvero   sulla   base   di    altri    criteri    oggettivi
          preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
          risultato economico della medesima riscossione; 
              h)  la  tipologia  di  comunicazioni   e   informazioni
          preventive  volte  ad  evitare  aggravi  moratori   per   i
          contribuenti,   ed   a   migliorarne   il   rapporto    con
          l'amministrazione fiscale, in  attuazione  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, anche mediante  l'istituzione  di  uno
          sportello unico telematico per l'assistenza e  l'erogazione
          di servizi, secondo criteri di trasparenza  che  consentano
          al contribuente anche di individuare con certezza il debito
          originario. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   200
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica.): 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              - Il regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
          227. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 53. Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali 
              1. Presso  il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito
          l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
          attivita' di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e
          quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate  delle
          province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  6-ter  del
          citato decreto-legge n. 193 del 2016: 
              "Art.  6-ter.  Definizione  agevolata   delle   entrate
          regionali e degli enti locali 
              1. Con  riferimento  alle  entrate,  anche  tributarie,
          delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
          dei comuni, non riscosse  a  seguito  di  provvedimenti  di
          ingiunzione  fiscale  ai  sensi  del  testo   unico   delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto
          14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000  al
          2016,  dagli  enti  stessi  e   dai   concessionari   della
          riscossione di cui all'articolo 53 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti  territoriali
          possono  stabilire,  entro  il  termine  fissato   per   la
          deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
          locali per l'esercizio 2017, con le  forme  previste  dalla
          legislazione  vigente  per  l'adozione  dei   propri   atti
          destinati a disciplinare le  entrate  stesse,  l'esclusione
          delle sanzioni relative alle  predette  entrate.  Gli  enti
          territoriali,   entro   trenta   giorni,   danno    notizia
          dell'adozione dell'atto di cui al  primo  periodo  mediante
          pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
              2. Con il provvedimento di cui  al  comma  1  gli  enti
          territoriali stabiliscono anche: 
              a) il numero di rate e la relativa  scadenza,  che  non
          puo' superare il 30 settembre 2018; 
              b) le modalita' con cui il debitore  manifesta  la  sua
          volonta' di avvalersi della definizione agevolata; 
              c) i termini per la presentazione dell'istanza  in  cui
          il debitore indica il numero di rate con il  quale  intende
          effettuare il pagamento, nonche'  la  pendenza  di  giudizi
          aventi a  oggetto  i  debiti  cui  si  riferisce  l'istanza
          stessa,  assumendo  l'impegno  a  rinunciare  agli   stessi
          giudizi; 
              d) il termine entro il quale l'ente territoriale  o  il
          concessionario della riscossione trasmette ai  debitori  la
          comunicazione  nella  quale   sono   indicati   l'ammontare
          complessivo  delle  somme   dovute   per   la   definizione
          agevolata, quello delle singole rate e  la  scadenza  delle
          stesse. 
              3. A seguito  della  presentazione  dell'istanza,  sono
          sospesi i termini di prescrizione e  di  decadenza  per  il
          recupero delle somme oggetto di tale istanza. 
              4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente   o   tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in  cui
          e'  stato  dilazionato  il  pagamento   delle   somme,   la
          definizione non produce effetti e riprendono a decorrere  i
          termini di prescrizione e  di  decadenza  per  il  recupero
          delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In   tale   caso,   i
          versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo  di  acconto
          dell'importo complessivamente dovuto. 
              5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6. 
              6. Per le regioni a statuto speciale e per le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   l'attuazione   delle
          disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
          compatibilmente  con  le  forme  e  con  le  condizioni  di
          speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          citato decreto-legge n. 50 del 2017: 
              "Art.  11.  Definizione  agevolata  delle  controversie
          tributarie 
              1.  Le  controversie  attribuite   alla   giurisdizione
          tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti
          in ogni stato e grado  del  giudizio,  compreso  quello  in
          cassazione e anche a  seguito  di  rinvio,  possono  essere
          definite, a domanda del soggetto  che  ha  proposto  l'atto
          introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha
          la legittimazione, col pagamento di tutti  gli  importi  di
          cui  all'atto  impugnato  che  hanno  formato  oggetto   di
          contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata
          iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          calcolati  fino  al  sessantesimo  giorno  successivo  alla
          notifica  dell'atto,  escluse  le  sanzioni  collegate   al
          tributo e gli interessi di mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602. 
              1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,  entro
          il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione
          vigente per  l'adozione  dei  propri  atti,  l'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   alle
          controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria  in
          cui e' parte il medesimo ente. 
              2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli
          interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi,
          per la definizione e' dovuto il quaranta  per  cento  degli
          importi in contestazione. In caso di controversia  relativa
          esclusivamente alle sanzioni collegate ai  tributi  cui  si
          riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo
          qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato  definito
          anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
              3. Sono definibili le controversie il cui  ricorso  sia
          stato notificato alla controparte entro la data di  entrata
          in vigore del presente decreto e per le quali alla data  di
          presentazione della domanda di cui al comma 1  il  processo
          non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
              4.  Sono  escluse  dalla  definizione  le  controversie
          concernenti anche solo in parte: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              5. Al versamento degli importi dovuti si  applicano  le
          disposizioni   previste   dall'articolo   8   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del
          numero massimo di rate. Non e' ammesso il pagamento rateale
          se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine
          per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente
          articolo o della prima rata, di  importo  pari  al  40  per
          cento del totale delle somme dovute, scade il 30  settembre
          2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori
          criteri: a) per il 2017, la scadenza  della  seconda  rata,
          pari all'ulteriore quaranta per cento delle  somme  dovute,
          e' fissata al 30 novembre; b)  per  il  2018,  la  scadenza
          della terza e ultima rata, pari al residuo venti per  cento
          delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno.  Per  ciascuna
          controversia autonoma e' effettuato un separato versamento.
          Il  contribuente  che  abbia  manifestato  la  volonta'  di
          avvalersi della definizione agevolata di  cui  all'articolo
          6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,
          nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione,
          puo'   usufruire   della   definizione   agevolata    delle
          controversie tributarie solo unitamente a quella di cui  al
          predetto articolo 6. La definizione si  perfeziona  con  il
          pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente
          articolo o della prima rata. Qualora non ci  siano  importi
          da versare,  la  definizione  si  perfeziona  con  la  sola
          presentazione della domanda. 
              6.  Entro  il   30   settembre   2017,   per   ciascuna
          controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
          definizione esente dall'imposta di bollo. Per  controversia
          autonoma  si  intende  quella  relativa  a   ciascun   atto
          impugnato. 
              7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente  articolo
          si  scomputano  quelli  gia'  versati  per  effetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di riscossione in  pendenza
          di  giudizio  nonche'  quelli  dovuti  per  la  definizione
          agevolata  di  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n.  225.  La  definizione  non  da'
          comunque luogo alla restituzione delle somme  gia'  versate
          ancorche'  eccedenti  rispetto  a  quanto  dovuto  per   la
          definizione. Gli  effetti  della  definizione  perfezionata
          prevalgono   su    quelli    delle    eventuali    pronunce
          giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata
          in vigore del presente articolo. 
              8. Le controversie definibili non sono  sospese,  salvo
          che il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,
          dichiarando di  volersi  avvalere  delle  disposizioni  del
          presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso  fino
          al 10 ottobre 2017. Se  entro  tale  data  il  contribuente
          avra' depositato copia della domanda di definizione  e  del
          versamento degli importi dovuti  o  della  prima  rata,  il
          processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
              9. Per le controversie definibili sono sospesi per  sei
          mesi i termini di impugnazione,  anche  incidentale,  delle
          pronunce giurisdizionali  e  di  riassunzione  che  scadono
          dalla data di entrata in vigore del presente articolo  fino
          al 30 settembre 2017. 
              10. L'eventuale diniego della definizione va notificato
          entro il 31 luglio 2018 con le modalita'  previste  per  la
          notificazione  degli  atti  processuali.  Il   diniego   e'
          impugnabile  entro  sessanta  giorni   dinanzi   all'organo
          giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso  in
          cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza  del
          termine per impugnare, la  pronuncia  giurisdizionale  puo'
          essere impugnata unitamente al  diniego  della  definizione
          entro sessanta giorni dalla notifica  di  quest'ultimo.  Il
          processo si estingue in mancanza di istanza di  trattazione
          presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne  ha
          interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e
          del  diniego,   qualora   la   controversia   risulti   non
          definibile, valgono anche come istanza di  trattazione.  Le
          spese del processo estinto restano a carico della parte che
          le ha anticipate. 
              11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova
          in favore degli  altri,  inclusi  quelli  per  i  quali  la
          controversia  non  sia  piu'  pendente,  fatte   salve   le
          disposizioni del secondo periodo del comma 7. 
              12.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti   del   direttore
          dell'agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'  di
          attuazione  del  presente  articolo.  Tali   modalita'   di
          attuazione devono garantire il  riversamento  alle  regioni
          dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie
          relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in
          coerenza con quanto previsto dall'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
              13.   Qualora,   a   seguito   del   monitoraggio   cui
          all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, le  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto  o  in
          parte,  si  applica  l'articolo  17,  commi  da  12-bis   a
          12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel  caso  di
          realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle  maggiori
          entrate previste,  gli  stessi  possono  essere  destinati,
          prioritariamente   a   compensare    l'eventuale    mancata
          realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi  575  e
          633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016  n.  232,
          nonche', per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche
          parziale  delle  dotazioni  finanziarie  delle  missioni  e
          programmi  di  spesa  dei  Ministeri,  ridotte   ai   sensi
          dell'articolo 13,  da  disporre  con  appositi  decreti  di
          variazione di bilancio adottati dal Ministro  dell'economia
          e delle finanze.".